201503.03
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Omissis “…La polizza xxx n. 20820775 (doc. 1 del fascicolo della terza chiamata in causa), come eccepito dalla Compagnia di Assicurazione, è una polizza di responsabilità civile che garantisce la xxx di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata la assicurazione.
L’oggetto della polizza è, dunque, limitato alla sola responsabilità extracontrattuale di natura colposa dell’assicurato, con la conseguenza che le domande riconvenzionali spiegate dal Condominio esulano dalla garanzia, vertendosi nella fattispecie in esame in ipotesi di inadempimento da parte della xxx alle obbligazioni derivanti da contratto…..” omissis.

Tribunale di Roma, XI sezione civile, sentenza n. 23475/14 del 21/11/2014, Giudice Dr.ssa Pasqualina Condello, inedita.

Omissis “…..La domanda di garanzia e manleva avanzata da xxx nei confronti della xxx va respinta in quanto il danno derivante da inadempimento contrattuale, come quello per cui è causa, non rientra nella copertura assicurativa stipulata, secondo quanto espressamente previsto dal contratto di assicurazione prodotto in atti (cfr. art.48)…..”omissis.

Tribunale di Tivoli, sentenza n. 440/15 del 18/02/2015, Giudice Dr.ssa Caterina Liberati, inedita.