Omissis…”Quanto alle richieste di manleva nei confronti delle imprese assicuratrici mette conto osservare:
a) Relativamente alla posizione della XXX risulta non operativa la polizza assicurativa che garantisce”l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza”.
A fronte delle superiori esplicitazioni non è chi non consideri che nel novero nella copertura assicurativa non rientrano i profili di natura contrattuale relativi a contestazioni circa la esecuzione delle opere a regola d’arte.
Inoltre nel caso in esame è di incontestabile percezione la circostanza che i lavori siano stati sospesi ed il cantiere abbandonato sicchè non può essere invocata la applicabilità della polizza a fatti volontari e non accidentali (siccome indicati nell’articolato della polizza).
Ad abundantiam la copertura assicurativa non riguarda i danni che vengono provocati ad opere e/o cose commissionate, che costituiscono oggetto del contratto di appalto, e sulle quali si eseguono le lavorazioni, ma gli eventuali danni a beni che esulano da quelli oggetto di lavorazione”…Omissis.
Tribunale di Roma, sentenza n. 16298/2018, sezione X, Giudice Dr. Manzi, inedita.