201411.23
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Omissis…“L’avviso di addebito oggetto di gravame va dichiarato illegittimo e annullato anche per le restanti annualità tenuto conto chc il ricorrente ha documentato di essere socio della Impresa Funebre xxxx con sede in xxxx e di aver in data 24.04.2007 stipulato un contratto di affitto d’azienda con la società xxxxx. per atto notaio Sirolli Mendaro Pulieri (cfr. contratto sub doc. n. 2 e comunicazione al yyyyy di apertura per subingresso alla Impresa xxxxx sub doc. n. 3 alleg. al ricorso) e pertanto, da quella data di non aver più svolto alcuna attività commerciale come anche attestato dalla documentazione fiscale – reddituale versata in atti.
Va accolto anche il capo di domanda relativo alla richiesta cancellazione del nominativo del ricorrente dall’elenco degli iscritti al Fondo Gestione Commercianti. In via generale va evidenziato che ai sensi dell’ari. 29 I. 160/75, come modificato dall’art. 1 co. 203 1. 662/96 sono tenuti all’assicurazione nella gestione commercianti i titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il proprio lavoro e con quello dei componenti la famiglia a condizione -tra l’altro- che:
abbiano la piena titolarità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
partecipino prevalentemente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A fronte di tale previsione normativa, il ricorrente ha documentato di non aver prestato nel periodo 2007-2011 alcuna attività lavorativa presso l’impresa funebre yyyyy in modo prevalente e abituale, azienda affittata ad altro imprenditore.
Né parte resistente ha chiesto di provare i requisiti della abitualità e della prevalenza richiesti dalla disciplina normativa vigente.
Da ciò discende la condanna dell’Istituto resistente alla cancellazione del nomi/iati vu del ricorrente dagli elenchi degli iscritti nel Fondo di Gestione Commercianti. Le spese di lite, in considerazione del principio di soccombenza vanno poste a carico dell’Istituto resistente e liquidate come da dispositivo in favore di parte ricorrente….”omissis.

Conforme Cass. sent. n. 14745/07

Tribunale di Roma, XIII sezione civile, sentenza n. 8087/13 del 13/06/2012, Giudice Dr.ssa Irene Ambrosi, inedita.

(Inserita Il 18/12/2012)

E, nello stesso senso:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione 11 Lavoro

N. 42032/11 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Giuseppina LEO, all’udienza del 4 novembre 2014, ha pronunziato la seguente

SENTENZA ex art. 429,1 comma, c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e successivamente riuniti, stante l’evidente connessione, XXXXXX conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, l’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che “venisse accertato e dichiarato che non sussistono i requisiti di legge per giustificare l’iscrizione del medesimo presso la gestione commercianti dell’INPS per il periodo ottobre 2005-dicembre 2011 e, per l’effetto, fosse disposta la cancellazione della posizione aperta a suo nome presso la gestione commercianti dell’INPS con codice azienda n. 20205066 PT; fosse dichiarato che non sussiste alcun obbligo contributivo a carico del medesimo per gli anni dal 2006 al 2011 e, per l’effetto, fossero dichiarati illegittimi e privi di ogni effetto l’avviso bonario n. 700920205066LS201107 emesso dall’INPS nei confronti del ricorrente in data 25/7/2011 nonché la precedente comunicazione del maggio 2011 e venisse disposta l’immediata revoca e/o annullamento; fosse dichiarata l’intervenuta prescrizione delle somme pretese dall’INPS relativamente al periodo gennaio 2005-aprile 2006; fosse dichiarato illegittimo e privo di ogni effetto l’avviso di addebito n. 397 2012 00149627 17 000 emesso dall’INPS nei confronti del ricorrente in data 24/9/2012 e ne fosse disposta l’immediata revoca. Con vittoria delle spese di lite”.

L’I.N.P.S., in persona del rappresentante legale pro­tempore, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, “perché infondato”.

All’udienza del 4 novembre 2014, sulle opposte conclusioni delle parti, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione e definita come da dispositivo in calce, del quale era data lettura unitamente alla motivazione redatta contestualmente.

L’eccezione di prescrizione formulata dal XXXXXX quanto alle somme relative al periodo intercorrente tra gennaio 2005 e aprile 2006 è fondata, dal momento che la richiesta di pagamento da parte dell’Istituto resistente è stata notificata il 12 ottobre 2012, oltre il termine di prescrizione quinquennale stabilito, in materia di contributi previdenziali, dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/95.

Le domande sono da accogliere per i motivi di seguito specificati.

Occorre premettere che, in ordine allo svolgimento dei fatti così come analiticamente rappresentati dal XXXXX non vi è questione, risultando i medesimi provati per tabulas.

L’INPS fonda la propria pretesa su una asserita sussistenza, in capo al ricorrente, dell’obbligo contributivo in favore della gestione previdenziale dei commercianti, alla quale il medesimo è stato sbrigativamente iscritto d’ufficio, in base alla generica considerazione che, in qualità di socio di una S.a.s., avrebbe prestato la propria opera all’interno dell’azienda “in piena autonomia operativa e con carattere di abitualità e prevalenza”.

E che in ciò si individui il fondamento della pretesa dell’Istituto, così come formulata nella Memoria difensiva, emerge chiaramente da tutta la trama argomentativa della medesima nonché, expressis verbis e per tabulas, altresì dagli scritti difensivi del XXXX.

Al proposito va osservato che il ricorrente ha documentato di essere socio accomandatario della “XXXXXXX & C. S.a.s., con sede in Roma, via XXXXX e di avere, in data 12 ottobre 2005, stipulato un contratto di affitto di azienda con la S.r.l. XXXXX per atto notaio XXXXXXX (v. doc. 6) e che, a seguito della stipula del detto contratto, la “XXXXXXXXXX & C. S.a.s.” ha presentato “al Comune di Roma comunicazione di cessazione di attività per affitto di azienda a decorrere dal 31 ottobre 2005 (doc. 7)”.

L’Istituto resistente, dal canto suo, non ha fornito la prova della pretesa contributiva, cioè non ha provato il presupposto dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, ovvero che il ricorrente abbia partecipato all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; non ha, quindi, provato il dedotto obbligo contributivo posto a base della pretesa creditoria di esso resistente. Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito (cfr. Cass. civ., ord. n. 3145 dell’11.2.2013) che “il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento, da parte dell’interessato, di attività commerciale”; che, quindi, “vi sia un esercizio commerciale; che lo stesso sia gestito dal soggetto come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale”; per la qual cosa, in carenza dei predetti presupposti, “va esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, addirittura a prescindere da ogni considerazione sull’attività prevalente”.

Per tutto quanto esposto le domande vanno integralmente accolte nei termini di cui al dispositivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando ed in accoglimento del ricorso;

dichiara la prescrizione del diritto dell’INPS a pretendere il versamento, da parte di XXXXX, dei contributi I.V.S. fissi relativamente al periodo intercorrente tra gennaio 2005 ed aprile 2006; dichiara l’illegittimità dell’avviso bonario n. 700920205066LS201107 emesso dall’INPS, nei confronti del ricorrente, in data 25/7/2011 nonché della precedente comunicazione del maggio 2011 e ne dispone la revoca;

dichiara altresì l’illegittimità dell’avviso di addebito n. 397 2012 00149627 17 000 emesso dall’INPS nei confronti del XXXXX in data 24 settembre 2012 e ne dispone 1’annullamento;

condanna l’INPS alla cancellazione del nominativo del XXXX dalla gestione commercianti, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate nel compenso professionale di € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e C.p.A., come per legge.
Tribunale di Roma, Seconda sezione Lavoro, sentenza n. 10357 del 4 novembre 2014, Giudice Dott.ssa Giuseppina Leo, inedita.

(inserita il 23/11/2014)