Studio Legale Bagnardi Avvocato Roma
   
Studio Legale Bagnardi Avvocato Roma
   Giurisprudenza
 

Studio legale Roberto Maria Bagnardi
 

IN TEMA DI RESPONSABILITA’ DELL’EQUIPE MEDICA

Omissis”In tema di responsabilità medica di equipe, nel perdurare del contrasto di opinioni dottrinarie, l’orientamento che negli ultimi anni è emerso ed è divenuto prevalente in giurisprudenza è quello che si fonda sulla cosiddetta “teoria dell’affidamento”.

Secondo questo orientamento, ciascun partecipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono affidati, senza essere gravato per principio dal defatigante obbligo di sorvegliare il comportamento altrui. Tale regola è però temperata dal concorrente principio secondo cui il membro dell’equipe non è comunque esonerato da qualsiasi obbligo di controllo e vigilanza: tale obbligo, per l’esattezza, può insorgere allorché:

  • si verifichino circostanze concrete che lascino temere contegni altrui non conformi a perizia e diligenza, le quali annullino l’aspettativa di un comportamento corretto;
  • ovvero allorché, tra i compiti specifici spettanti ad alcuno tra i membri del gruppo, rientri proprio quello di sorveglianza e di controllo dell’operato altrui (cfr., per tali principi, Pret. Vibo Valentia-Tropea, in Riv. It. Medicina legale, 2000, 875; Pret. Verbania, 11-03-1998, in Indice pen., 1999, 1187; Pret. Bologna-Imola, 16-12-1997, in Riv. Trim dir. Pen. Economia, 1999, 153).

In applicazione di tali principi, si è ritenuto che l’aiuto risponda del danno causato dal primario, in tutti i casi in cui abbia la possibilità di controllare l’operato del primario, di esprimere il proprio dissenso, sicché se non interviene per controllare od impedire una scelta terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile in capo a lui una colpa omissiva (Cass. Pen. sez. IV, 05-10-2000, Riv. Pen., 2001, 452; Cass. Pen., sez IV, 18-01-2000, in Resp. Civ., 2000, 616; Cass. Pen. sez., IV, 17-11-1999, in Nuovo dir., 2000, 159; Cass. Pen., sez. IV, 28-06-1996, imp. Cortellaro, in Ced Cass., rv.205829; Cass. Sez. II, 25-08-1994, in Mass. Cass. Pen., 1995, fasc. 2, 119; Pret. Crotone, 26-06-1993, in Foro it., 1993, II, 721).

Nel caso di specie era pertanto preciso dovere dell’aiuto informarsi sulla natura della “cambra” utilizzata e controllare che fosse in acciaio non deformabile. Tale omissione legata da un evidente nesso di causalità al danno patito dall’attore, comporta l’insorgere della responsabilità anche del convenuto, ai sensi dell’art. 2005 c.c.…”omissis.

Tribunale di Roma Sez. XIII, sentenza n.13943 del 16/6/2005, Giudice Dr. M. Rossetti, inedita.

(Inserita il 21/3/2006)

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