Studio Legale Bagnardi Avvocato Roma
   
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   Giurisprudenza
 

Studio legale Roberto Maria Bagnardi
 

IL REQUISITO PER L’APPLICABILITA’ DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 2236 C.C.

Omissis”…In via di principio va osservato che la responsabilità del professionista per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale e la relativa disciplina deve rinvenirsi nelle norme che regolano la responsabilità in esecuzione di un contratto di opera professionale (art. 2236 c.c.).

A tal riguardo, va considerato che la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4152/95), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (da ultimo, Cass. 10297/04; 12273/04; cfr. Cass. 5945/2000; 8045/95; 4152/95).

Non può, dunque, ravvisarsi tale limitazione nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione si procuri un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica (cfr. Cass. 11440/97; 6464/94)…”omissis.

Tribunale di Roma, Sez XIII, sentenza n. 10019 del 4/5/2005, Giudice Dr.ssa S. Larocca, inedita.

(Inserita il 10/4/2006)

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